ISMEA concede mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere su tutto il territorio nazionale il ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo (ampliamento) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
Subentro nella conduzione aziendale
Il subentro consiste nella cessione di un’intera azienda agricola da parte di un’impresa cedente nei confronti di un’impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile (beneficiaria). La cessione può essere a titolo oneroso o gratuito ed il trasferimento dei beni e dei diritti può avvenire sia a titolo definitivo (proprietà) che provvisorio (affitto o comodato). Il subentro può avvenire anche a titolo successorio.
• Impresa richiedente le agevolazioni
◦ essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
◦ esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile alla data di presentazione della domanda;
◦ essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; ovvero, nel caso di società, queste alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni noncompiuti alla data di spedizione della domanda, e le stesse devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
◦ essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
◦ avere sede operativa nel territorio nazionale.
Il requisito inerente la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione, nonché inerente la costituzione ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni.
• Impresa cedente
L’impresa cedente (ditta individuale o società) deve possedere i seguenti requisiti:
◦ esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
◦ essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
◦ essere titolare di partita IVA;
◦ avere il legittimo possesso dell’azienda da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
L’impresa cedente deve essere finanziariamente sana, ed attiva da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda o del subentro se questo è già avvenuto. Ai fini della verifica della fattispecie di azienda economicamente e finanziariamente sana saranno presi in considerazione i bilanci aziendali e, qualora non disponibili, saranno verificati i modelli unici e le fatture di vendita e di acquisto. L’impresa cedente, fatti salvi i casi di subentro a titolo successorio, deve provvedere alla cessazione dell’attività agricola tramite chiusura della partita IVA e cancellazione dalla CCIAA.
Ampliamento di aziende agricole esistenti condotte da giovani
Per ampliamento si intende un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente, così come si presenta al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni. Le imprese richiedenti devono aver già avviato l’attività di impresa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e devono essere imprese che già svolgono
un’attività agricola e risultano già inserite in un contesto di mercato. Tali agevolazioni non sono destinate ad aziende in fase di avviamento. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:
• essere attive ed esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
• essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; ovvero, nel caso di società, queste alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, e le stesse devono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
• avere sede operativa nel territorio nazionale.
Il requisito inerente la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni. Inoltre, in caso di società a conduzione familiare, sarà sufficiente il rispetto dei requisiti limitatamente alla maggioranza delle quote di partecipazione e all’amministrazione in capo a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni. L’impresa deve inoltre essere economicamente e finanziariamente sana. Ai fini della verifica della fattispecie di azienda economicamente e finanziariamente sana, e pertanto non in
difficoltà così come definita dall’art.2 punto 4 del Regolamento UE 702/2014, saranno presi in considerazione i bilanci aziendali degli ultimi 2 anni chiusi e, qualora non disponibili, saranno verificati i modelli unici e le fatture di vendita e di acquisto
Settori ammessi
Sono finanziabili:
• attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura,
• fornitura di servizi alle imprese e alle persone
• turismo
• attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)
Sono escluse le attività agricole e il commercio
Spese ammissibili
Gli investimenti devono essere realizzati sui terreni indicati nel progetto e perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
• miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
• miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali,
• realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
• studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato (max 2%);
• opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
• opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
• oneri per il rilascio della concessione edilizia;
• allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
• servizi di progettazione;
• beni pluriennali;
• acquisto terreni (max 10%).
Entità del contributo
L’investimento complessivo del progetto, quale somma di quelli da effettuare nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e diversificazione del reddito agricolo, non può superare 1.500.000 euro, IVA esclusa. Le agevolazioni concedibili consistono:
• in un mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo pari al 60% delle spese ammissibili;
• in un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.
Garanzie
L’impresa beneficiaria deve fornire garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall’ISMEA. Sono ammissibili:
• garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
• in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
L’impresa beneficiaria è obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di agevolazioni e sui beni concessi in garanzia, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di concessione delle agevolazioni. Le predette polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto e, comunque, fino all’estinzione del mutuo agevolato.
Con riferimento ai beni sui quali verrà iscritta ipoteca di primo grado, ISMEA effettua una perizia estimativa del loro valore
Come fare domanda
E’ prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.